Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

   ACCESSO AGLI ATTI

BREVE GUIDA OPERATIVA

La recente normativa in materia di trasparenza dell’attività amministrativa (D.Lgs. 33/2013 e DLgs. 97/2016) ha introdotto importanti novità sull'accesso agli atti amministrativi.

Esistono tre tipi di accesso agli atti che garantiscono e tutelano il diritto dei cittadini a conoscere e controllare l’attività della pubblica amministrazione.

  1. accesso documentale: è la prima forma di accesso che il legislatore ha introdotto con la L. 241/1990. La richiesta può provenire solo da un soggetto che abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. L’istanza va sempre motivata con l’evidenziazione dell’interesse che l’accesso richiesto va a tutelare. I termini e le modalità di tale accesso sono esplicitati nella norma di legge (L.241/90) e nel Regolamento del Comune di Scafati approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 02.02.1998.

 

  1. accesso civico: la Pubblica amministrazione ha l’obbligo di pubblicare determinati documenti sul proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione Trasparente». Tali obblighi di pubblicazione discendono dalle dirette e puntuali previsioni che il legislatore ha fissato con il D.Lgs. 33/2013 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 97/2016. Le informazioni devono essere tempestivamente pubblicate ed aggiornate nella sezione Amministrazione trasparente, di libera consultazione. Se l’ente è inadempiente o adempie parzialmente agli obblighi, per esempio non aggiornando le informazioni, ogni cittadino può chiedere la pubblicazione delle informazioni che l’Ente era tenuto a divulgare. Questo tipo di accesso è definito accesso civico. I termini e le modalità di tale accesso sono esplicitati nella norma di legge (D.Lgs. 33/2016, art. 5 comma 1) e nel Regolamento del Comune di Scafati approvato con Delibera Commissariale n. 3 del 24.01.2017.

 

  1. accesso generalizzato: è la forma più ampia di accesso, assoluta novità introdotta dal legislatore con il D.Lgs. 97/2016. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013. La richiesta non deve essere motivata.  Tale forma di accesso è anche definita FOIA, ovvero Freedom of information act (legge sulla libertà di informazione), proprio per l’ampia portata ed il controllo generalizzato e diffuso che essa riconosce ai cittadini sull’attività della pubblica amministrazione: tutti devono essere in grado di partecipare attivamente alla funzione pubblica, conoscere l’operato della P.A. al fine di migliorarlo e di prevenire la corruzione. I termini e le modalità di tale accesso sono esplicitati nella norma di legge (D.Lgs. 33/2016, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, art. 5 comma 2), nelle Linee Guida ANAC delibera n. 1309/2016 e nel Regolamento del Comune di Scafati approvato con Delibera Commissariale n. 3 del 24.01.2017 . 

 

COME E A CHI FARE ISTANZA

L’istanza per l’accesso documentale può essere presentata all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) o all’Ufficio / Settore che detiene gli atti.

L’istanza può essere personalmente presentata all’ufficio del Protocollo, ovvero inviata a mezzo posta, allegando alla richiesta copia del documento d’identità valido, ovvero a mezzo PEC: protocollo.scafati@asmepec.it .

La richiesta deve contenere la chiara identificazione del richiedente, gli estremi degli atti e/o documenti di cui si chiede visione o rilascio di copia, nonché la specificazione dell’interesse connesso all’oggetto della richiesta. Per il rilascio di copia si applicano i costi di riproduzione vigenti.

In allegato facsimile del modulo di domanda (Richiesta_accesso_documentale.doc ; Richiesta_accesso_documentale.pdf

 

L’istanza per l’accesso civico (art. 5 co.1 D.Lgs. 33 2013) è presentata al responsabile della trasparenza del comune di Scafati secondo l’allegato facsimile (Richiesta accesso civico.doc ; Richiesta_accesso_civico.pdf)  .

Il Responsabile della trasparenza del Comune di Scafati è il Segretario Generale (atto di nomina) 

L’indirizzo di posta elettronica cui inoltrare la richiesta di accesso civico è il seguente: trasparenza@comune.scafati.sa.it

 

L’istanza per l’accesso generalizzato può essere presentata all’URP ovvero all’ufficio che detiene gli atti, i dati e i documenti secondo l’allegato facsimile (Richiesta accesso generalizzato.doc ; Richiesta_accesso_generalizzato.pdf)  .

L’istanza può essere personalmente presentata all’ufficio del Protocollo, ovvero inviata a mezzo posta, allegando alla richiesta copia del documento d’identità valido, ovvero a mezzo PEC:  protocollo.scafati@asmepec.it .

 

Per il rilascio di copia si applicano i costi di riproduzione vigenti.

Contenuto inserito il 25-05-2016 aggiornato al 10-02-2023
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